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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.037. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2211

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/11/2019  [ apri ]
1.037.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. Il contributo per la riparazione o per la ricostruzione dei beni immobili danneggiati costituiti da più unità immobiliari, determinato attraverso appositi provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è riferito all'unità strutturale e può essere impiegato nell'immobile nel suo complesso indipendentemente dalle singole unità che lo hanno parametricamente generato. Ai soli fini del credito di imposta la ripartizione dei costi per la ricostruzione verrà eseguita sulla base delle superfici utili nette delle singole unità immobiliari».