Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)
1. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente: «1-quinquies. Per le finalità di cui al comma 1 e nei limiti delle relative risorse, l'Ufficio speciale per la ricostruzione può avvalersi di personale di società in house della regione per acquisire supporto specialistico all'esecuzione delle attività tecniche ed amministrative.»;
b) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. La ripartizione delle risorse di cui ai commi precedenti avviene mediante quote percentuali tra le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria desumibili dal numero degli edifici inagibili a seguito delle verifiche effettuate con scheda AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, nonché mediante le procedure speditive disciplinate da ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile.».