stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 9.0391. in Assemblea riferita al C. 2211

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 27/11/2019  [ apri ]
9.0391.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Incentivi per la promozione e sviluppo delle attività economiche giovanili contro lo spopolamento delle aree colpite da sismi)

  1. Allo scopo di incentivare lo sviluppo di attività economiche improntate alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale, alla promozione delle risorse locali e all'incremento dell'occupazione giovanile e contribuire a fermare il grave fenomeno dello spopolamento dei territori colpiti dagli eventi sismici indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 189 del 17 ottobre 2016, convertito con modificazioni con la legge 15 dicembre 2016, n. 229 i giovani imprenditori che non abbiano ancora compiuto il quarantesimo anno d'età, anche associati in forma cooperativa, aventi residenza da almeno tre anni nei comuni il cui territorio è ricompreso nei comuni colpiti da eventi sismici, di cui a presente decreto-legge, che avviano un'attività d'impresa a decorrere dal 1o gennaio 2020, possono avvalersi, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i cinque periodi successivi, di un regime fiscale agevolato con il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 5 per cento del reddito prodotto. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto a condizione che i soggetti interessati abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi previdenziali, assicurativi e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia.
  2. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato previsto dal comma 1 è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi del medesimo comma, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.
  3. L'agevolazione di cui al comma 1 è riconosciuta esclusivamente per le attività d'impresa inerenti i seguenti settori d'intervento:
   a) educazione e formazione ambientale;
   b) sviluppo e promozione delle produzioni agroalimentari e artigianali tipiche locali;
   c) escursionismo ambientale, turismo ecosostenibile;
   d) manutenzione e ripristino degli ecosistemi, gestione forestale;
   e) conservazione della natura, di tutela del capitale naturale idonei a raggiungere gli obiettivi della Strategia nazionale per la biodiversità e della Rete Natura 2000;
   f) mobilità sostenibile e percorsi pedonali e ciclabili sicuri;
   g) restauro ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente.

  4. L'agevolazione fiscale di cui al comma 1 è concessa nel limite massimo di spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante quota parte fino a concorrenza del relativo importo derivante dalla soppressione al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 del numero 110 (prodotti fitosanitari) di cui alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento» e al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento», la soppressione del numero 19, fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748.