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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 9.028. in Assemblea riferita al C. 2211

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 27/11/2019  [ apri ]
9.028.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012)

  1. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012 n. 122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.