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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 8.0551. in Assemblea riferita al C. 2211

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 27/11/2019  [ apri ]
8.0551.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.
(Ulteriori misure di accelerazione della ricostruzione: introduzione della procedura Sisma Bonus Potenziato. Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di riparazione, ricostruzione e riduzione del rischio sismico nelle aree colpite dal Sisma centro Italia del 2016 e 2017)

  1. Per favorire procedure semplificate ed accelerative della ricostruzione per i soggetti di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016, in deroga a quanto già previsto dagli artt. 6, 7, 8 e a tutte le norme incompatibili con tale ulteriore modalità di ristoro del danno subito da soggetti privati, sia per immobili destinati ad abitazione principale o secondaria sia per quanto riguarda le attività produttive o edifici destinati ad attività produttive non utilizzati al momento del sisma, viene introdotta una ulteriore modalità di riparazione e ricostruzione dei beni immobili danneggiati dal Sisma Centro Italia 2016 attraverso l'introduzione del SISMA BONUS POTENZIATO attraverso le seguenti norme:
  2. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-octies, è inserito il seguente:
  “1-novies. Per garantire la massima celerità nella ricostruzione di edifici residenziali e produttivi nelle aree colpite dal sisma Centro Italia 2016 di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, nonché nei Comuni al di fuori di tale perimetrazione ma danneggiati dagli stessi eventi sismici e per i quali siano state redatte schede AEDES con esito ‘B’, ‘C’ o ‘È al fine del rientro delle famiglie sfollate e delle attività produttive interrotte, nonché per garantire ai fabbricati (residenziali e produttivi) l'adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto ai contributi previsti dagli artt. 5, 6, 7, 10, 11, 13 del DL. 189/2016 può optare per l'utilizzo dello strumento del Sisma Bonus per la riparazione o ricostruzione in luogo dell'utilizzo dei contributi di cui sopra.
  Solo per gli interventi di riparazione, ricostruzione e riduzione del rischio sismico sugli edifici residenziali e produttivi danneggiati dal sisma Centro Italia 2016 definito dal DL. 189/2016. il sisma bonus viene potenziato e delimitato agli importi di cui sotto:
   a. Importo massimo ammissibile di lavori su cui calcolare il beneficio fiscale esteso ad euro 400.000;
   b. Detrazioni fiscali per interventi di riparazione, ricostruzione e riduzione del rischio sismico sugli edifici residenziali e produttivi danneggiati dal sisma Centro Italia 2016 così suddiviso:
    I. Sino al 100 per cento degli importi ammissibili a contributo così come deliberati dagli USR per interventi e legittimamente sostenuti, che prevedano interventi edilizi di adeguamento sismico dei fabbricati interessati, alle norme attualmente in vigore in materia di realizzazione di costruzione edifici in zone sismiche 1, 2 e 3;
    II. Sino al 95 per cento degli importi ammissibili a contributo così come deliberati dagli USR per interventi, legittimamente sostenuti, che prevedano la riduzione del rischio sismico dell'edificio a due classi di rischio inferiori;
    III. Sino al 90 per cento degli importi ammissibili a contributo così come deliberati dagli USR per interventi, legittimamente sostenuti, che prevedano la riduzione del rischio sismico dell'edificio a una sola classe di rischio inferiori.
   Qualora il Bonus venisse ceduto a terzi, tra le varie voci di costo ammissibili a detrazione, i beneficiari potranno conteggiare anche i costi sostenuti per l'attualizzazione del contributo (relativo al costo per gli interessi in quanto il Bonus viene rimborsato in 5 quote annuali costanti) valutato nel massimo del 10 per cento degli interventi di riparazione, ricostruzione e riduzione del rischio sismico sugli edifici residenziali e produttivi danneggiati dal sisma e comunque come rendicontato dai cessionari del Bonus.
   Analogamente a quanto previsto dall'Art. 10 della legge n. 34/2019 il beneficiario, contribuente IRPEF, danneggiato dagli eventi sismici del 2016 potrà optare, qualora il suo contributo Irpef non si dimostri capiente ad assorbire gli sgravi fiscali previsti dalla Legge 90/2013, per un contributo di pari ammontare con sconto in fattura o prestito dell'istituto di Credito prescelto (come definito nell'importo dall'attribuzione da parte dell'USR o dei Comuni delegati ai sensi del DL. 32/2019 del relativo livello Operativo), sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, o dall'istituto di Credito prescelto dal richiedente ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
   Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, o all'istituto di Credito da Lui prescelto con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi”.

  3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione da effettuarsi d'intesa con il fornitore o con l'istituto di credito.
  4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi o ai propri Istituti di Credito. Il fornitore dell'intervento ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi o al proprio Istituto di Credito con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi».