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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.45. in Assemblea riferita al C. 2211

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/11/2019  [ apri ]
3.45.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il capoverso articolo 12-bis, aggiungere il seguente:
  Art. 12-ter. – (Traslazione della fase amministrativa di irrogazione delle sanzioni per difformità sanabili) – 1. L'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati di cui all'articolo 12 e la certificazione rilasciata dal professionista ai sensi del comma 1 dell'articolo 12-bis dà conto dell'eventuale presenza di domande di sanatoria edilizia, formulate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, o dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora definite, ovvero di interventi edilizi realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016, sanabili ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89.
  2. Il procedimento amministrativo relativo alla sanatoria edilizia non sospende il provvedimento di concessione del contributo, ma lo stesso deve essere concluso entro e non oltre la fine dei lavori di riparazione o di ricostruzione e comunque prima dell'attestazione ai sensi del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 a cura del Direttore dei Lavori. Anche nel caso in cui il Comune non si esprima entro tale termine il procedimento relativo alla pratica contributiva può essere comunque utilmente concluso.

ident. 3.44.