Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: c) al fine di formare e promuovere il reinserimento lavorativo di coloro che usufruiscono della CIGS, le aziende pubbliche o private, senza costi aggiuntivi, d'intesa con i centri per l'impiego territorialmente competenti, possono avvalersi delle prestazioni dei lavoratori in CIGS, durante l'intero periodo.