stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 8-bis.08. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 2203

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/10/2019  [ apri ]
8-bis.08.
inammissibile

  Dopo l'articolo 8-bis, aggiungere il seguente:

Articolo 8-ter.
(Incentivi all'occupazione)

  1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di sei anni, nel limite di 4.000 milioni di euro a decorrere dal 2020, l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  2. Al comma 1-bis dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «26.600 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30.000 euro».
  3. Gli articoli da 2 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono abrogati.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, e a quelli derivanti dal comma 2, pari a 2.000 milioni annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.