Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:
Art. 3-ter.
(Modifiche al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26)
1. All'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo le parole: «previste dallo stesso articolo» sono aggiunte le seguenti: «e per delitti non colposi per i quali è prevista una pena non inferiore a due anni di reclusione,».