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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 14-bis.6. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 2203

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/10/2019  [ apri ]
14-bis.6.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 14-bis.
(Cessazione della qualifica di rifiuto)

  1. L'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:
  «Articolo 184-ter(Cessazione della qualifica di rifiuto)1. I rifiuti sottoposti a un'operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo, inclusa la preparazione per il riutilizzo, cessano di essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni:
   a) la sostanza o l'oggetto è destinato a essere utilizzato per scopi specifici;
   b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
   c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
   d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.
   2. I criteri dettagliati per l'applicazione uniforme a livello europeo delle condizioni di cui al comma 1, finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, sono quelli adottati, ove appropriato, dalla Commissione europea con atti di esecuzione.
   3. In mancanza degli atti di esecuzione della Commissione europea ai sensi del comma 2, provvede il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per specifiche tipologie di rifiuto, mediante uno o più decreti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana della sostanza o dell'oggetto e nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1 e dei seguenti criteri:
   a) individuazione dei materiali di rifiuto in entrata, ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
   b) processi e tecniche di trattamento consentiti;
   c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti;
   d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
   e) requisito relativo alla dichiarazione di conformità.
   4. L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano le condizioni e i criteri definiti ai sensi dei commi 1 e 3. Restano fermi i decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 14 febbraio 2013, n. 22, del 28 marzo 2018, n. 69, e del 15 maggio 2019, n. 62.
   5. In mancanza degli atti di esecuzione dell'Unione europea o dei decreti a livello nazionale, ai sensi rispettivamente dei commi 2 e 3, le autorità competenti, ovvero le Regioni, le Province autonome e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai fini della dichiarazione della cessazione della qualifica di rifiuto, provvedono caso per caso adottando misure appropriate, verificando per ciascuna tipologia di sostanza o oggetto la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 e dei criteri di cui al comma 3, lettere da a) ad e), per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di quelle di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto.
   6. Nelle more dell'adozione di uno o più dei decreti di cui al comma 3, continuano, inoltre, ad applicarsi, oltre alle normative speciali di settore che ammettono nei cicli produttivi il riciclo o il recupero dei rifiuti, tra cui il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, in materia di fertilizzanti, e il decreto 2 marzo 2018 in materia di biocarburanti, le disposizioni di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 5 febbraio 1998, allegato 1, sub-allegato 1, 12 giugno 2002, n. 161, 17 novembre 2005, n. 269, e l'articolo 9-bis, lettere a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, nonché, in base all'evoluzione tecnica e tecnologica dei processi produttivi connessi alle operazioni di recupero, le norme europee ISO, UNI ISO, UNI, UNI EN, Best Available Tecniques (BAT) e nazionali vigenti in base alla specifica tipologia di rifiuto e i relativi trattamenti.
   7. Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate, ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 e del titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che mantengono la propria efficacia e possono essere prorogate, rinnovate, e riesaminate, anche al fine dell'adeguamento alle migliori tecnologie (BAT). Nel caso di verificate condizioni di criticità ambientale derivate dalla mancata applicazione delle condizioni e dei criteri rispettivamente dei commi 1 e 3, l'autorità competente provvede secondo la gravità delle infrazioni sulla base delle modalità previste dalle rispettive regole della singola tipologia di autorizzazione.
   8. La persona fisica o giuridica che utilizza per la prima volta un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato o che immette un materiale sul mercato per la prima volta, dopo che cessa di essere considerato un rifiuto, provvede affinché il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati. Le condizioni di cui al comma 1 devono essere soddisfatte prima che la normativa sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al materiale che ha cessato di essere considerato un rifiuto.
   9. È istituto presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Registro nazionale degli impianti di recupero dei rifiuti deputato alla raccolta delle autorizzazioni rilasciate a fini del rispetto del principio di trasparenza e pubblicità. A tal fine, le autorità competenti, al momento del rilascio, comunicano al Ministero i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati. Le medesime autorità comunicano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione anche le autorizzazioni precedentemente rilasciate in corso di validità. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura, tramite strumenti elettronici, l'accesso alle informazioni».