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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 11-ter.09. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 2203

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/10/2019  [ apri ]
11-ter.09.

  Dopo l'articolo 11-ter, aggiungere il seguente:

Art. 11-quater.
(Svalutazione dei crediti commerciali)

  1. All'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. Le svalutazioni dei crediti nei confronti di Thomas Cook UK Plc e delle aziende, anche di altre nazionalità, facenti parte del medesimo gruppo, risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'articolo 85, sono deducibili negli esercizi 2019 e 2020 nel limite complessivo del 65 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi.
  2-ter. Dal computo dei crediti di cui al comma 1, ultimo capoverso sono esclusi i crediti di cui al comma 2-bis. L'eccedenza formatasi per effetto dall'applicazione del comma 2-bis non concorre a formare il reddito dell'esercizio».

  Conseguentemente, al titolo del disegno di legge di conversione aggiungere, in fine, le seguenti parole: incluse quelle del settore turistico.