Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)
1. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «5.000», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «10.000»;
b) al comma 14, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e delle imprese del settore agricolo che hanno alle proprie dipendenze più di dieci lavoratori»;
c) al comma 14, la lettera b) è soppressa.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 dei 2002.