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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 8.1. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 2203

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/10/2019  [ apri ]
8.1.

  Sostituirlo con il seguente:

Articolo 8.
(Erogazioni liberali al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili)

  1. All'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti commi:
  «4-bis. Per le finalità di cui ai commi 1 e 1-bis, il Fondo di cui al presente articolo è altresì alimentato da erogazioni liberali da parte di persone fisiche e titolari di reddito d'impresa a titolo spontaneo e solidale. Le somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al medesimo Fondo, nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavoro e delle politiche sociali, secondo modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delegato per la famiglia e la disabilità ove nominato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  4-ter. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 100 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 100.000 euro annui, da parte di persone fisiche e titolari di reddito di impresa al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili sono deducibili per il 50 per cento nell'esercizio successivo».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 4 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.