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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 8-bis.06. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 2203

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/10/2019  [ apri ]
8-bis.06.
inammissibile

  Dopo l'articolo 8-bis, aggiungere il seguente:

Articolo 8-ter.
(Modifica al decreto legislativo 30 giugno 1994. n. 509)

  1. Al fine di promuovere misure di sostegno dell'attività libero-professionale e l'inserimento di giovani professionisti nel mondo del lavoro, gli enti di previdenza di diritto privato, nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e fermi restando gli equilibri finanziari delle gestioni previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi, possono prevedere a favore degli iscritti forme di tutela di natura socio-assistenziale, di promozione e sostegno del reddito e dell'esercizio della libera professione, in particolare per favorire l'ingresso di giovani professionisti nel mercato del lavoro, nonché di welfare. A tal fine, i medesimi enti istituiscono appositi organismi di monitoraggio, con compiti di osservazione e controllo degli andamenti delle predette misure, delle dinamiche di correlazione dei redditi, delle contribuzioni e delle prestazioni, nonché dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base europea. Agli oneri conseguenti all'attuazione di quanto disposto dal presente comma gli enti possono provvedere mediante utilizzo di una quota fino al 5 per cento dei rendimenti lordi cumulati del patrimonio delle singole gestioni previdenziali.
  2. All'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Tale stabilità è assicurata in presenza della riserva legale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509».