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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 8-bis.05. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 2203

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/10/2019  [ apri ]
8-bis.05.
inammissibile

  Dopo l'articolo 8-bis aggiungere il seguente:

Art. 8-ter.

  1. È riconosciuta l'equipollenza al titolo di laurea LMR/02, per coloro che hanno ottenuto la qualifica di restauratori ai sensi dell'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e sono presenti nell'elenco restauratori.
  2. L'equipollenza di cui al comma 1 è riconosciuta a coloro che possiedono un titolo di studio riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca o dalla Regione, conseguito in una scuola di restauro, anche non SAF (Scuola di alta formazione e studio), con frequenza di un corso della durata almeno quinquennale.
  3. Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le modalità per la verifica dei requisiti ai fini dell'equipollenza.