Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:
Art. 3-ter.
(Modifiche al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26)
1. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera c-bis), le parole: «, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta,» sono soppresse;
b) all'articolo 7, comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di condanna in via definitiva per i reati di cui al presente comma, nonché a seguito di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, il beneficio non può essere in alcun modo richiesto.»;
c) all'articolo 7, comma 11, le parole «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quarantotto mesi», e le parole «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».
2. Ai soggetti condannati in via definitiva per i reati di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, i quali alla data di entrata in vigore della presente disposizione percepiscano il Reddito di cittadinanza, di cui al citato decreto-legge, si applica di diritto l'immediata decadenza dal beneficio. La decadenza è disposta dall'INPS secondo le modalità fissate dall'articolo 7, comma 10, del citato decreto-legge.