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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 14-bis.01. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 2203

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/10/2019  [ apri ]
14-bis.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 14-bis, aggiungere il seguente:

Art. 14-ter.
(Misure urgenti per la tutela delle attività sociali e assistenziali dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù e per la salvaguardia del relativo livello occupazionale)

  1. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù (AIG) è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato «Ente Italiano Alberghi per la Gioventù» (EIG), sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, a cui si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001.
  2. Ai fini di cui al comma 1, al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, recante «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente», dopo le parole: «Ente nazionale italiano turismo (ENIT).», sono aggiunte le seguenti: «Ente italiano Alberghi per la Gioventù (EIG).».
  3. La dotazione organica complessiva è fissata in 57 unità di personale di cui una con qualifica dirigenziale di livello non generale. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i contingenti delle aree e dei profili professionali secondo quanto previsto dal CCNL Funzioni Centrali – sezione enti pubblici non economici e nei limiti della spesa sostenuta per il personale a tempo indeterminato in servizio presso l'EIG.
  4. L'EIG è autorizzato a indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive cinquantasette unità; il relativo bando di concorso può stabilire criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  5. L'AIG fornisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale. Con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è nominato un commissario straordinario per l'adeguamento statutario per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni al nuovo Ente e per la definizione dei rapporti pendenti in capo all'AIG. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per fare confluire il patrimonio dell'AIG in apposito fondo di garanzia delle operazioni di ristrutturazione del debito e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili nella piena disponibilità dell'AIG.
  6. Agli oneri derivanti dal comma 3, valutati in 283.000 euro per l'anno 2019 e 1,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  7. L'EIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui al comma 5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 6 relativamente alle spese di personale.