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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13-ter.04. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 2203

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/10/2019  [ apri ]
13-ter.04.
inammissibile

  Dopo l'articolo 13-ter, aggiungere il seguente:

Art. 13-quater.
(Semplificazione della denuncia aziendale)

  1. I datori di lavoro agricolo nonché i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, che, al 31 dicembre 2018, non hanno presentato, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476, la denuncia aziendale di variazione nei termini previsti, possono provvedervi entro il 31 dicembre 2020.
  2. Le denunce di cui al comma 1 sono presentate esclusivamente con modalità telematiche e non determinano l'applicazione di sanzioni e recuperi contributivi.
  3. Per il periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non si fa luogo all'applicazione di sanzioni per il ritardo nella presentazione della denuncia aziendale di variazione ovvero a recuperi di imposizione contributiva per gli anni pregressi.
  4. La procedura e le modalità di compilazione dei moduli appositamente predisposti per la presentazione delle denunce di variazione di cui al presente articolo sono definite dall'INPS entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.