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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 10-bis.023. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 2203

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/10/2019  [ apri ]
10-bis.023.

  Dopo l'articolo 10-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 10-ter.

  1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un apposito fondo di parte capitale, denominato “Fondo per le aree di crisi industriale”, al fine di garantire l'accesso al medesimo Fondo alle imprese in crisi per la tutela dei livelli occupazionali.
  2. La dotazione iniziale del Fondo di cui al comma 1 è pari a 100 milioni di euro.
  3. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le modalità di accesso al Fondo.
  4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».