Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 47-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il committente assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione in materia di sicurezza e circolazione stradale, nonché fornisce allo stesso i dispositivi di protezione individuale (casco e giubbotto catarifrangente).
Conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente: Forma contrattuale, informazioni, formazione e sicurezza.