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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.14. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 2203

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/10/2019  [ apri ]
1.14.

  Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 47-quater, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. In difetto della stipula dei contratti di cui al comma 1, i lavoratori di cui all'articolo 47-bis possono essere retribuiti in modo prevalente in base alle consegne effettuate, purché venga garantito e definito un corrispettivo minimo per ogni ora in cui il lavoratore, pur avendo indicato la propria disponibilità alla consegna, non ha ricevuto ordini dal committente. I contratti collettivi possono definire schemi retributivi modulari e incentivanti, che tengano conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dei diversi modelli organizzativi.