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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.01. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 2203

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/10/2019  [ apri ]
1.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Semplificazione delle procedure di rilascio del nullaosta al lavoro stagionale agricolo)

  1. All'articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
  «5-bis. Alle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero alle articolazioni territoriali delle stesse qualora, ai sensi del comma 1, presentino per conto dei loro associati la richiesta di nullaosta al lavoro stagionale, anche pluriennale, sono riservate nell'ambito delle quote di ingresso di cui al precedente articolo 3, comma 4, specifiche quote per lavori stagionali non inferiori al trenta per cento delle quote annuali complessivamente rese disponibili. Le relative richieste sono esaminate prioritariamente ai fini dei controlli di sicurezza e rilascio del nullaosta da parte dello sportello unico immigrazione presso il quale siano presentate».

  2. All'articolo 24, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: «comunichi al datore di lavoro» sono inserite le seguenti: «o all'associazione di categoria di cui al comma 5-bis».
  3. Al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 30-bis, comma 1, dopo le parole: «regolarmente soggiornante in Italia, presenta», sono aggiunte le seguenti: «, anche per il tramite dell'associazione di categoria di cui all'articolo 24, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,»;
   b) all'articolo 30-bis, comma 8, le parole: «dalla Direzione provinciale del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Ispettorato territoriale del lavoro»;
   c) all'articolo 30-bis, dopo il comma 8, è inserito il seguente:
  «8-bis. Qualora l'istanza, ai sensi del comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sia presentata per conto del datore di lavoro da un'associazione di categoria comparativamente più rappresentativa sul piano nazionale ovvero da un'articolazione territoriale della stessa, all'atto dell'inoltro dell'istanza si considera accertata l'osservanza delle prescrizioni di cui al precedente comma 8 di competenza dell'Ispettorato territoriale del lavoro»;
   d) all'articolo 30-bis, comma 9, dopo le parole: «invita il datore di lavoro» sono aggiunte le seguenti: «o l'associazione di categoria di cui all'articolo 24, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».