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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 8-bis.07. in Assemblea riferita al C. 2203

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/10/2019  [ apri ]
8-bis.07.

  Dopo l'articolo 8-bis, aggiungere il seguente:

Art. 8-ter.
(Interventi per favorire la crescita di giovani imprenditori agricoli)

  1. Il comma 1 dell'articolo 10, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, è sostituito dal seguente:
  «1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente capo possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, nonché un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni».

  2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.