Dopo l'articolo 5-ter aggiungere il seguente:
Art. 5-quater.
1. Al fine di garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito Fondo con una dotazione pari a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, da destinarsi al potenziamento dell'attività ispettiva di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con decreto del Ministro dei lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
2. All'onere di cui al comma 1, pari ad euro 4 milioni a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.