Dopo l'articolo 5-ter aggiungere il seguente:
Art. 5-quater.
1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 914, sono aggiunti i seguenti:
914-bis. Sul rispetto delle disposizioni di cui al comma 910 l'Ispettorato nazionale del lavoro provvede a disporre le opportune attività ispettive nel limite delle risorse di cui al comma 914-ter.
914-ter. Per le finalità di cui al comma 914-bis è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito Fondo con una dotazione pari ad euro 500.000 per l'anno 2019 e a euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021. All'onere di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019.