Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:
Art. 3-ter.
(Modifiche al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26)
1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Congiuntamente alla domanda deve essere presentato il certificato del casellario giudiziale.».