Dopo l'articolo 13-ter, aggiungere il seguente:
Art. 13-quater.
(Semplificazioni in materia di lavoro nelle cooperative agricole)
1. All'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Il socio della cooperativa agricola può partecipare a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali prestando attività lavorativa nella cooperativa mediante l'utilizzo della propria copertura previdenziale di lavoratore autonomo agricolo, senza dover instaurare con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro».