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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 8-bis.04. in Assemblea riferita al C. 2203

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/10/2019  [ apri ]
8-bis.04.

  Dopo l'articolo 8-bis, aggiungere il seguente:

Art. 8-ter.

  1. Al fine di incentivarne l'inserimento nel mondo del lavoro, alle persone con disturbo dello spettro autistico che avviano un'attività di lavoro autonomo, con il supporto di familiari ed amministratori di sostegno, è riconosciuto, per i primi cinque anni, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali il cui pagamento viene garantito mediante le risorse in dotazione del Fondo di cui al comma 3.
  2. Il beneficio di cui al comma 1 è cumulabile con gli ulteriori ed eventuali incentivi riconosciuti per l'esercizio di attività di lavoro autonomo.
  3. È istituito presso il Ministero dei lavoro e delle politiche sociali un Fondo denominato «Fondo Autismo per il lavoro», nel limite massimo di spesa di 17 milioni di euro annui a partire dall'anno 2019, per i costi connessi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui al comma 1.
  4. Con decreto del Ministro dei lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del presente articolo, nonché le misure di controllo e monitoraggio volte ad accertare che sia la persona con disturbo dello spettro autistico a svolgere l'attività di lavoro autonomo, sebbene con il sostegno di coloro che ne hanno la titolarità per legge.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.