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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 6.1. in Assemblea riferita al C. 2203

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/10/2019  [ apri ]
6.1.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. Al fine di consentire un maggior utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, dei lavoratori di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 dei decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito Fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, finalizzato a reintegrare i soggetti utilizzatori degli oneri relativi alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124. All'onere di cui al presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.