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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 5.1. in Assemblea riferita al C. 2203

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/10/2019  [ apri ]
5.1.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Tra i profili professionali di cui l'INPS deve dotarsi per il raggiungimento dei propri fini istituzionali sono ricompresi, altresì, i medici di controllo inseriti nelle liste di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in attività alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, i cui rapporti convenzionali proseguono senza soluzione di continuità fino alla permanenza nella lista, con le medesime caratteristiche, nelle sedi dove vengono svolti gli incarichi.

  1-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.