Dopo l'articolo 5-ter aggiungere il seguente:
Art. 5-quater.
1. Al fine di rafforzare la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo con una dotazione pari a 5 milioni di euro a decorrere dal primo gennaio 2020, finalizzato alla formazione del personale dipendente delle imprese in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. All'onere di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. L'attuazione del presente articolo è demandata ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.