Dopo l'articolo 15-bis, aggiungere il seguente:
Art. 15-ter.
1. All'articolo 485 del decreto legislativo n. 297 del 1994, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
«7-bis. Al personale docente contemplato nel presente articolo è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti precedentemente indicati, il servizio prestato presso le istituzioni paritarie e parificate».