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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13-ter.03. in Assemblea riferita al C. 2203

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/10/2019  [ apri ]
13-ter.03.

  Dopo l'articolo 13-ter, aggiungere il seguente:

Art. 13-quater.
(Disposizioni urgenti in materia di ILVA S.p.A.)

  1. Il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, è sostituito con il seguente:
  «6. L'osservanza delle disposizioni contenute nel Piano Ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2017, equivale all'adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione, previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ai fini della valutazione delle condotte strettamente connesse all'attuazione del Piano Ambientale medesimo e delle altre norme a tutela dell'ambiente, della salute e dell'incolumità pubblica. Le condotte poste in essere in attuazione del Piano di cui al periodo precedente non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro. La disciplina di cui al periodo precedente si applica con riferimento alle condotte poste in essere fino al 23 agosto 2023.».