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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 11-ter.03. in Assemblea riferita al C. 2203

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/10/2019  [ apri ]
11-ter.03.

  Dopo l'articolo 11-ter, aggiungere il seguente:

Art. 11-quater.
(Credito d'imposta temporaneo per le imprese creditrici di Thomas Cook)

  1. Alle imprese che vantano crediti nei confronti di «Thomas Cook UK Pic» e delle aziende, anche di altre nazionalità, facenti parte del medesimo gruppo, nelle more del recupero di tali crediti, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 65 per cento dell'ammontare degli stessi.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile entro il 31 dicembre 2020, ed è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo. Il medesimo decreto definisce altresì:
   a) il termine per la presentazione delle richieste di ammissione al credito di imposta, fermo restando che, qualora le risorse di cui al comma 5 non risultino sufficienti a soddisfare le richieste validamente presentate, le stesse saranno proporzionalmente ripartite tra tutti i beneficiari;
   b) le modalità di restituzione del beneficio, in relazione alla quota parte del credito eventualmente recuperata.

  5. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002.