Dopo l'articolo 10-bis aggiungere il seguente:
«Art. 10-ter.
(Disposizioni urgenti in materia di riscossione dei tributi nelle aree colpite da eventi sismici e di versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali)
1. Gli adempimenti di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni, sono ridotti nella misura del 60 per cento.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle situazioni giuridiche non esaurite alla data 15 ottobre 2019.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a euro 2,4 milioni di euro per il 2019 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029, si provvede mediante incremento della percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.».