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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 10-bis.01. in Assemblea riferita al C. 2203

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/10/2019  [ apri ]
10-bis.01.

  Dopo l'articolo 10-bis aggiungere il seguente:

«Art. 10-ter.

  1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un apposito fondo rotativo di parte capitale, denominato “Fondo rotativo per le aree di crisi industriale”, al fine di garantirne l'accesso al medesimo Fondo alle imprese in crisi per la tutela e la soluzione delle specifiche esigenze occupazionali.
  2. La dotazione iniziale del Fondo di cui al comma 1 è pari a 100 milioni di euro.
  3. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1 con il diretto coinvolgimento degli enti locali e delle Regioni sul cui territorio insistono le aziende in crisi individuate dal medesimo Ministero.
  4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».