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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.4. in Assemblea riferita al C. 2165

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/09/2020  [ apri ]
3.4.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. Al fine di favorire la piena attuazione della parte II della Convenzione, entro sei mesi dalla ratifica da parte di tutti i Paesi firmatari della Convenzione di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 22 della Convenzione stessa, il Governo italiano valuta la presentazione, sulla base degli indirizzi del Parlamento, di emendamenti che non limitino il democratico e libero godimento dell'eredità del patrimonio culturale e di quello iscritto nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità dell'Unesco presente nel proprio territorio nazionale e in quello degli Stati membri del Consiglio d'Europa.