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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.9. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 2138

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/04/2022  [ apri ]
2.9.

  Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

   c) l'articolo 26 della legge della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è così sostituito:

«Art. 26.
(Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria)

   1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, nonché ai capi in allevamento dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, è costituito, a cura di ogni regione, un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, al quale affluisce anche una percentuale, non inferiore al 40 per cento, dei proventi di cui all'articolo 23.
   2. Le regioni provvedono, con apposite disposizioni, a regolare il funzionamento del fondo di cui al comma 1, prevedendo per la relativa gestione un comitato in cui siano presenti: 2 rappresentanti regionali, di cui uno con funzioni di Presidente ed uno con funzioni di segretario; 1 rappresentante di una delle organizzazioni professionali agricole presenti in regione e maggiormente rappresentative a livello nazionale; 1 rappresentante delle associazioni venatorie nazionali riconosciute presenti in regione e maggiormente rappresentative a livello nazionale; 1 rappresentante di una delle associazioni delle associazioni di protezione ambientale presenti in regione e riconosciute dal Ministero della transizione ecologica; 1 rappresentante per gli ATC e Comprensori alpini presenti nella regione; 1 rappresentante dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca.
   3. Il comitato ha la prioritaria funzione di definire la gestione del fondo di cui al comma 1, al fine di:

   a) finanziare il monitoraggio di specie problematiche per l'agricoltura;

   b) finanziare attività di prevenzione dei danni delle colture agricole e degli allevamenti;

   c) finanziare sistemi di difesa passiva delle colture agricole e degli allevamenti;

   d) risarcire i danni provocati dalla fauna selvatica o dalla fauna inselvatichita;

   e) risarcire i danni provocati dall'attività venatoria».