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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.8. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 2138

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/04/2022  [ apri ]
2.8.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Misure in materia di prevenzione e controllo dei danni provocati dalla fauna selvatica)

  1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

   al comma 1, lettera d), dopo le parole: «(Sus scrofa)» sono inserite le seguenti «in battuta o braccata»;

   al comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la lettera d-bis): «specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 gennaio: cinghiale (Sus scrofa) in girata con un solo cane limiere»;

   al comma 2, le parole: «La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione agli ungulati, sulla base di piani di abbattimenti selettivi approvati dalle regioni; la caccia di selezione può essere autorizzata a far tempo dal 1° agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1» sono soppresse.

   b) dopo l'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è aggiunto il seguente:

«Art. 18-bis.
(Gestione faunistico venatoria degli ungulati)

   1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell'ISPRA o, se istituti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili, anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui all'articolo 18.
   2. Il prelievo degli ungulati, con l'eccezione del cinghiale (Sus scrofa), è consentito esclusivamente in forma selettiva. Il prelievo selettivo è esercitato individualmente, alla cerca o all'aspetto, con arma a canna rigata di cui all'articolo 13, munita di ottica di mira. È vietato l'uso di cani. Il prelievo venatorio del cinghiale, oltre che in forma selettiva, può essere effettuato in battuta, in braccata e con il metodo della girata con un solo cane limiere, secondo i periodi indicati all'articolo 18, comma 1, lettere d), d-bis), utilizzando anche armi a canna rigata prive di ottiche di mira ed armi a canna liscia, di calibro non superiore al 12, caricate con munizioni a palla unica. L'attività di recupero dell'animale ferito è svolto da soggetti abilitati secondo disposizioni impartite dalle regioni e province autonome. È consentita con l'utilizzo di cani da traccia nonché con l'arma a seguito. Tale attività non costituisce attività venatoria e può essere esercitata anche nelle aree a divieto di caccia, previa intesa con l'ente gestore.
   3. La caccia di selezione agli ungulati è consentita ai soli soggetti abilitati previa partecipazione a specifici corsi di formazione e superamento dell'esame finale pubblico dinanzi ad apposita Commissione nominata dalla regione, in conformità con i programmi e le modalità indicati dall'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.
   4. L'abilitazione conseguita ha validità su tutto il territorio nazionale.
   5. Le abilitazioni in essere rilasciate precedentemente all'entrata in vigore della presente norma, hanno validità nazionale qualora conseguite secondo le modalità di cui al comma 4»;

   c) l'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è sostituito dal seguente:

   «1. Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui agli articoli 18 e 18-bis, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.
   2. Le regioni, per la tutela della biodiversità, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per la sicurezza stradale, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la pubblica incolumità, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, anche in contesti urbani. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Qualora l'istituto verifichi l'inefficacia o l'inapplicabilità dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di cattura e/o abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni regionali o provinciali, che potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, dei carabinieri forestali, degli agenti delle polizie locali, dei corpi forestali nelle regioni a statuto speciale, delle compagnie barracellari della regione autonoma della Sardegna di operatori abilitati dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano previa frequenza di appositi corsi validati dall'ISPRA, individuando altresì il soggetto istituzionale incaricato dell'attività di coordinamento. Tutte le figure di cui è previsto l'avvalimento devono essere munite di licenza per l'esercizio venatorio nel caso di abbattimenti con armi da fuoco. Nelle aree urbane i piani regionali sono attuati sentiti i comuni interessati.
   3. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui al comma 2 anche avvalendosi di altre persone, purché munite di licenza per l'esercizio venatorio nel caso di abbattimenti con armi da fuoco»;

   d) all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

   al comma 1, lettera a), dopo le parole: «agli agenti dipendenti» sono inserite le seguenti: «delle regioni e».