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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.71. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 2138

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/04/2022  [ apri ]
2.71.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

  1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 4, il comma 3 è sostituito dal seguente: «La cattura, l'allevamento e l'utilizzo degli uccelli a fini di richiamo sono vietati».

  Conseguentemente:

   all'articolo 5, comma 1, le parole: «, nonché il loro uso in funzione di richiami» sono soppresse;

  1. all'articolo 5, il comma 2 è soppresso;
  2. all'articolo 5, comma 6, le parole: «con l'uso dei richiami vivi» sono soppresse;
  3. all'articolo 5, i commi 7, 8 e 9 sono soppressi;
  4. all'articolo 21, comma 1, le lettere p) e q) sono soppresse;
  5. all'articolo 21, comma 1, lettera r), le parole: «accecati o mutilati ovvero legati per le ali» sono soppresse;
  6. all'articolo 21, comma 1 lettera ee), le parole: «dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e» sono soppresse;
  7. all'articolo 28, comma 2, le parole: «e dei richiami vivi autorizzati» sono soppresse;
  8. all'articolo 31, comma 1, lettera h) le parole: «per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero» sono soppresse;

   b) all'articolo 15, comma 3, le parole: «entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio,» sono soppresse; la parola: sessanta è sostituita dalla seguente: «trenta»; è aggiunto, infine il seguente periodo: «Se non viene esaminata entro tale termine, la richiesta si considera accolta».

  Conseguentemente, al comma 4, al primo capoverso, dopo la parola: faunistico la parola: venatoria è soppressa.