Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 18, comma 5, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Con la finalità di procedere all'urgente ricostituzione di più stabili equilibri negli ecosistemi, è tuttavia riconosciuta alle regioni la facoltà di consentire l'esercizio venatorio anche nei giorni di martedì e venerdì, con riferimento alle specie cinghiale (Sus scrofa) e all'esercizio venatorio da appostamento».