Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Al fine di massimizzare l'efficacia degli interventi di controllo riducendo gli effetti collaterali di disturbo o dispersione della fauna, ai soggetti autorizzati è consentito di acquisire, detenere ed utilizzare nelle attività di controllo calibri diversi da quelli consentiti per l'attività venatoria di cui all'articolo 13, commi 1 e 2.