Al comma 1, premettere la seguente lettera:
0a) all'articolo 13, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:
«2-ter. Al fine di massimizzare l'efficacia degli interventi di controllo riducendo gli effetti collaterali di disturbo o dispersione della fauna, ai soggetti autorizzati è consentito di acquisire, detenere ed utilizzare nelle attività di controllo calibri diversi da quelli consentiti per l'attività venatoria di cui ai commi 1 e 2.».