Al comma 1, premettere la seguente lettera:
0a) all'articolo 13, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:
«2-ter. Per l'attuazione dei piani di abbattimento, di cui all'articolo 19, è consentito, oltre all'uso delle armi di cui ai commi 1 e 2, anche quello del fucile con canna rigata a caricamento singolo o a ripetizione semiautomatica di calibro inferiore a 5,6 millimetri e con bossolo inferiore a 40 millimetri.».