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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.50. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 2138

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/04/2022  [ apri ]
2.50.

  Al comma 1, premettere la seguente lettera:

   0a) all'articolo 13, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:

   «2-ter. Per l'attuazione dei piani di abbattimento, di cui all'articolo 19, è consentito, oltre all'uso delle armi di cui ai commi 1 e 2, anche quello del fucile con canna rigata a caricamento singolo o a ripetizione semiautomatica di calibro inferiore a 5,6 millimetri e con bossolo inferiore a 40 millimetri.».