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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.41. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 2138

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/04/2022  [ apri ]
2.41.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Modifiche della legge n. 157 del 1992)

  1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Art. 19.
(Controllo della fauna selvatica)

   1. Le regioni e le province autonome vietano o riducono per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.
   2. Le regioni, per la tutela della biodiversità, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche e per la sicurezza e l'incolumità pubblica, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia e in contesti urbani. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere di ISPRA. Qualora l'istituto verifichi l'inapplicabilità o l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dagli agenti delle polizie provinciali o regionali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, dei carabinieri forestali, degli agenti delle polizie municipali, di operatori abilitati dalle regioni, anche afferenti a società private e cooperative, previa frequenza di appositi corsi validati da ISPRA. Tutte le figure delle quali è previsto l'avvalimento devono essere munite di licenza per l'esercizio venatorio.
   3. Nelle aree urbane e periurbane i piani regionali sono attuati esclusivamente tramite strumenti selettivi per la cattura di animali vivi, con il coordinamento degli agenti delle polizie municipali o delle città metropolitane coadiuvate dai soggetti di cui al precedente comma.
   4. Al personale pubblico e privato coinvolto nei piani di controllo è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito territoriale in cui esercitano queste funzioni. Per l'esercizio delle attività di controllo le regioni e le province autonome forniscono al personale privato i più avanzati strumenti tecnologici e digitali che consentano di monitorare in tempo reale dislocazione e presenza dei soggetti coinvolti, nonché lo svolgimento delle attività di controllo.
   5. Le provincie autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui al comma 2 anche avvalendosi di altre persone, purché munite di licenza per l'esercizio venatorio».