Al comma 1, premettere il seguente:
01. Qualunque modifica delle norme sul contenimento della fauna selvatica in relazione ai danni provocati dalla stessa è subordinata alla verifica scientificamente condotta da parte dell'Ispra della condizione di tutte le specie di mammiferi presenti sul territorio nazionale. L'Ispra conduce le relative valutazioni entro il 31 dicembre 2024 e le trasmette al Ministro della transizione ecologica nonché al Ministro delle politiche agricole alimentari forestali per i provvedimenti necessari.