Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) all'articolo 14, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le regioni, con apposite norme, sentito il comitato tecnico faunistico venatorio e le province interessate, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'articolo 10, comma 6, in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali e comunque mai superiori a 10.000 ettari e in comprensori alpini, di dimensioni subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali e comunque mai superiori a 20.000 ettari».