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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.144. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 2138

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/04/2022  [ apri ]
2.144.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Misure contenimento fauna selvatica)

  1. L'articolo 19 della legge n. 157, 11 febbraio 1992 è sostituito dal seguente:

«Art. 19.
(Controllo della fauna selvatica)

   1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.
   2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Qualora l'istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni e le province autonome possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani indicano chiaramente il numero di capi abbattibili in totale per le specie, di cui all'articolo 18, oggetto di controllo, il periodo entro il quale si deve attuare il controllo numerico, e i confini dell'area soggetta alle operazioni di controllo. I piani di abbattimento devono altresì indicare i tempi e i modi della verifica del rispetto degli stessi piani, nonché l'ente preposto alla raccolta dei dati sugli abbattimenti in tempi utili per sospendere in tempo il piano dei prelievi nel caso siano raggiunti gli obiettivi prefissati, i piani sono attuati dalle polizie provinciali, dalle polizie delle città metropolitane, dai corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.».