Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) all'articolo 14, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con apposite norme, sentito il Comitato tecnico faunistico venatorio e le province interessate, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastora le destinato alla caccia programmata ai sensi dell'articolo 10, comma 6, in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni sub-provinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali e comunque mai superiori a 10000 ettari».