Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, sostituire la lettera f) con la seguente:
f) di proprietari o conduttori di fondi, sui quali si attuano i piani medesimi, in possesso del requisito di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto, in possesso di licenza per l'esercizio venatorio, autorizzati all'accesso negli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, affiancati da agenti della polizia provinciale o dagli altri organi competenti a livello regionale.